Statuto - CONASFA

ASSOCIAZIONE   NAZIONALE   PROFESSIONALE
CONASFA
FARMACISTI   NON   TITOLARI

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Statuto

Chi Siamo
- STATUTO -
 
CONASFA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE FARMACISTI NON TITOLARI
 (Bologna – 19 Gennaio 2020)
 
Art.1 – COSTITUZIONE
1.1 E’ costituita CONASFA Associazione Nazionale Professionale Farmacisti Non Titolari (da ora
     Associazione)
1.2 Essa riunisce e rappresenta i Farmacisti Non Titolari singolarmente o/e organizzati
     Territorialmente che ne  facciano richiesta
1.3 CONASFA promuove l'organizzazione dei colleghi nel territoriale, sia in Associazioni Territoriali
     Aderenti sia in Delegazioni di Area
 
Art. 2 - SEDE
2.1 CONASFA ha sede in FIRENZE Viale Europa 145
2.2 La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo senza modifica dello
     statuto
 
Art. 3 - FINALITA’
CONASFA:
3.1 È apartitica e aconfessionale
3.2 Non persegue fini di lucro e si propone di tutelare e rappresentare gli interessi culturali,
    professionali e  lavorativi dei Farmacisti Non Titolari
3.3 Sviluppa e mantiene rapporti tra i Farmacisti Non Titolari e le Organizzazioni Territoriali al fine
    di collaborare allo studio di tutti quei provvedimenti che possono riguardarli
3.4 Cerca in sede di attività ordinaria il confronto tra tutti gli iscritti aderenti per una larga
     condivisione sulle  posizioni e azioni da intraprendere in rispetto allo Statuto e del Regolamento
3.5  Coordina lo studio dei problemi professionali e lavorativi proponendo delle soluzioni
3.6 Collabora con la F.O.F.I. Federazione Ordini Farmacisti Italiani e gli Ordini Provinciali per
     l’espletamento dei compiti a loro affidati, mantenendo rapporti con le Presidenze e i Consigli
3.7 Esamina ogni problema di categoria
3.8 Collabora con le Organizzazioni, Enti e Istituzioni Nazionali e Territoriali
3.9 Rappresenta gli iscritti davanti a tutti i soggetti pubblici e privati a livello nazionale ed
     internazionale che operano nell’ambito professionale e lavorativo
3.10 Esercita le altre funzioni deliberate dall’Assemblea Nazionale
3.11 Può aderire a Organizzazioni nazionali, sovranazionali e internazionali con finalità compatibili
      agli scopi di quest'Associazione

Art. 4 - ISCRIZIONE e CESSAZIONE DI APPARTENENZA
        Può iscriversi/aderire a CONASFA:
4.1.   Tutti i farmacisti non titolari
4.2.1 Tutte le Associazioni Territoriali che raccolgono in prevalenza laureati in Farmacia e Chimica e
      Tecnologia Farmaceutiche che non siano titolari di farmacia o soci di farmacie costituite ai sensi
      della L362/1991, o titolari o soci di esercizi di vicinato
4.2.2 E' esclusa l'Associazione Territoriale che rappresenta e/o raccoglie in prevalenza titolari di
       esercizi di vicinato perché portatori d'interessi diversi da quelli dei farmacisti non titolari
4.2.3 Chi è iscritto a un'Associazione Territoriale aderente è automaticamente iscritto a Conasfa
4.3    L’iscrizione e l'adesione sono subordinate alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
4.4   L’Assemblea potrà stabilire l'esclusione di un iscritto, di un’AssociazioneTerritoriale aderente
      qualora si ravvisi il mancato rispetto del presente Statuto
       Come iscriversi:
4.5.1 Il farmacista non titolare che ne faccia richiesta compilando il modulo d'iscrizione e sia in
       regola con la quota annuale d'iscrizione
4.5.2.1 E' aderente l'Associazione Territoriale che ne faccia richiesta compilando il modulo di
          adesione e sia in regola con la quota annuale di adesione
4.5.2.2 L'Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare l'anno di fondazione
4.5.2.3 L'Associazione Territoriale aderente è tenuta a compilare l'elenco dei propri iscritti
4.5.2.4 L'Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare le fonti di finanziamento
4.5.2.5 L'Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare l'eventuale appartenenza ad altri
          enti, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali, partiti politici
4.5.2.6 L'Associazione Territoriale aderente è tenuta a fornire la modulistica predisposta, il verbale
          della delibera di adesione e copia dello statuto sociale qualora presente
4.5.2.7 L’Associazione deve comunque fornire nuova documentazione, se richiesta
           Iscriversi comporta:
4.6    L’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione/adesione, di osservare lo Statuto e il
        Regolamento
4.7    Lo statuto dell'Associazione Territoriale e le eventuali modifiche non devono essere in
        contrasto con lo  statuto di CONASFA
4.8    Il venir meno per qualsiasi motivo del vincolo associativo comporta la decadenza dalla qualità
       di iscritto/aderente
         Cessazione di appartenenza a CONASFA:
4.9     Per rinuncia
4.10   Per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo
4.11   Per indegnità sancita dall’Assemblea
4.12   Per mancato deposito della documentazione richiesta

Art. 5   – ORGANI
       Sono organi dell'Associazione:
5.1   Assemblea Nazionale
5.2   Consiglio Direttivo composto da:
       1 Presidente
       1 VicePresidente
       1 Segretario
       1 Tesoriere
       da 1 a 5 Consiglieri su indicazione della'Assemblea
5.3    Revisori dei Conti: n.3 membri
5.4    Collegio dei Probiviri: n.3 membri, secondo l'art. 6.4.10
5.5    I membri degli organi rimangono in carica per tre anni
5.6    In seguito alla scadenza del mandato e fino alla sua sostituzione, il Consiglio Direttivo rimane
        in carica compiendo solamente gli atti indifferibili e urgenti
5.7    Tutte le cariche sono a titolo gratuito e sono rieleggibili

Art.6     – ASSEMBLEA NAZIONALE: ORDINARIA E STRAORDINARIA
6.1     L’Assemblea Nazionale è formata:
6.1.1  Dagli iscritti
6.2     Per meglio ottemperare all’attività e permettere la più ampia partecipazione è concesso
         l’utilizzo di piattaforme di videoconferenza
6.3.1  Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione elettronica mail e/o               chat, web e social almeno 30 (trenta) giorni prima, indicando il luogo, il giorno e l’ora della
        riunione e l’ordine del giorno.
6.3.2  La convocazione dell’Assemblea oltre ad essere indetta dal Presidente, può essere richiesta
        da almeno il 50% più uno degli iscritti.
6.4     L’Assemblea Ordinaria:
6.4.1  Delibera sul programma di attività
6.4.2  Approva il rendiconto economico-finanziario e la Relazione del Presidente
6.4.3  Approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo
6.4.4  Approva il Regolamento interno per l’attuazione dello Statuto
6.4.5  Elegge i membri del Consiglio Direttivo
6.4.6  Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno inerente alle finalità
        dell'Associazione
6.4.7  Delibera la quota annuale su proposta del Consiglio Direttivo
6.4.8  Delibera su contributi extra per progetti specifici
6.4.9  Elegge il Collegio Revisori dei Conti composto da n. 3 (tre) membri
6.4.10 Elegge il Collegio dei Probiviri composto da n° 3 (tre) membri, eletti nell’eventuale necessità.
         Tutte le controversie sociali tra iscirtti/aderenti e tra questi e CONASFA o i suoi organi,
         saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio
        dei Probiviri, essi giudicheranno ex equo senza formalità procedurali. Il Collegio dei Probiviri
        rimane in carica fino a dirimere il contenzioso. Nel  Collegio dei Probiviri non possono essere             eletti membri del Consiglio Direttivo e/o rappresentanti/membri delle parti in contenzioso.
6.4.11 L’Assemblea vota gli organi di cui al punto 5.2; 5.3; 5.4 fra i candidati iscritti
6.4.12 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi
         dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
6.5      L’Assemblea Straordinaria delibera:
6.5.1   Sulle proposte di modifica dello Statuto
6.5.2   Sullo scioglimento dell'Associazione
6.5.3   Sulla revoca del mandato al Consiglio Direttivo
6.6     L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in 1^ convocazione con la
        presenza di almeno il 50% più uno degli iscritti aventi diritto al voto; l’Assemblea è
        validamente costituita in 2^ convocazione qualunque sia il numero dei presenti
6.7    La seconda convocazione può essere stabilita con inizio a un’ora di distanza dalla prima e può
        essere comunicata con lo stesso avviso
6.8    Ciascun iscritto ha diritto a un voto
6.9    Ogni iscritto può avere n. 3 deleghe
6.10  Le assemblee sono presiedute da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea
6.11  La Commissione Verifica Poteri eletta dall'Assemblea Nazionale, è costituita dal segretario
        (6.10) e da due scrutatori eletti in Assemblea
6.12   Si redige il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario
6.13  Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la maggioranza degli aventi diritto al voto, in
       caso di parità, il voto del Presidente dell’assemblea verrà considerato come doppio

Art. 7    – CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1  Al termine dell’assemblea in cui viene nominato, il consiglio direttivo provvede alla  nomina
      degli incarichi previsti  dallo statuto al punto 5.2
7.2.1  Tutti gli iscritti sono eleggibili
7.2.2  I candidati alle elezioni devono compilare il modulo predisposto e consegnarlo all'Associazione
        nei modi e tempi indicati nell'avviso/la di convocazione.
7.3    In caso di dimissione e/o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, quest’ultimo valuterà
        il modo organizzativo più idoneo per completare il mandato.
7.4    Il Consiglio Direttivo decide seguendo le linee d'indirizzo dell’Assemblea, opera e agisce con la         supervisione del Presidente e usufruendo delle tecnologie già in uso (email, telefono,
       videoconferenze, pec ecc.)
7.5    Il Consiglio Direttivo può affidare compiti organizzativi e incarichi speciali a iscritti e/o
       Associazioni Territoriali aderenti, può nominare commissioni per aree tecniche
7.6    Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente e/o ad altro membro del Consiglio Direttivo con
      potere di apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali in via ordinaria e straordinaria.
7.7  Sono compiti del consiglio direttivo: 1) deliberare domande ammissione soci; 2) redigere
    rendiconto ed eventuale bilancio preventivo; 3) redigere/modificare  eventuali regolamenti
    interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 4) attua le finalità       previste dallo statuto e l’attuazione delle decisione dell’assemblea dei soci.
 
Art. 8  – PATRIMONIO
8.1  Il fondo comune di CONASFA è costituito dalle quote associative, contributi richiesti, da
     contributi esterni, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni immobili e mobili,
     dagli impianti e attrezzature acquistati
8.2  Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili
8.3.1 Il fondo comune è indivisibile e l'iscritto non può richiederne la divisione, né pretenderne la
       quota in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata
8.3.2 L'Associazione Territoriale aderente non può richiederne la divisione, né pretenderne la quota
       in caso di   recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata
8.4  La deliberazione di messa in liquidazione di CONASFA stabilisce i modi di alienazione del
      patrimonio devolvendo in beneficienza l’eventuale rimanenza, una volta estinte tutte le passività
8.5   L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
 
Art. 9  - SIGLA E LOGO CONASFA
9.1  La sigla CONASFA e il logo potranno essere utilizzati solo per dichiarazioni, interviste,
     comunicati stampa che rispecchino la linea di pensiero approvata dall’Assemblea e/o Consiglio
     Direttivo
9.2  La sigla CONASFA e il logo potranno essere utilizzati da terzi solo su autorizzazione del
     Consiglio Direttivo
 
Art. 10 – REGOLAMENTO
10.1 Il Regolamento CONASFA integrerà il presente statuto e sarà discusso, valutato e
      approvato dall’Assemblea nella prima convocazione utile. Da tale data sarà parte integrante
      dell’attività CONASFA

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
11.1 Tutti i dati sensibili saranno trattati secondo le norme recepite nel Regolamento europeo GDR           2016/679, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
12.1  Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto devono risultare dai verbali.
12.2  CONASFA ha durata illimitata
12.3  CONASFA si estingue se gli associati si riducono a meno di n° 5 (cinque) iscritti.  
12.4  Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia
        e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
 
La presente scrittura su n. 03 (tre) pagine è conforme alla volontà dei Soci iscritti all'Associazione con Atto Costitutivo.
- REGOLAMENTO -
CONASFA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE FARMACISTI NON TITOLARI
(Bologna – 19 Gennaio 2020)

Il presente Regolamento ha il compito di definire eventuali procedure per lo svolgimento dei compiti dell'Associazione. In rispetto dello Statuto art. 6.4.4. le modifiche del presente documento devono essere approvate in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile

Art.1  – NORME PER LE MODIFICHE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
          Possono proporre modifiche e aggiornamenti del Regolamento:
1.1     L'iscritto
1.2     Il Consiglio Direttivo
1.3     Commissioni interne costituite ad hoc per aree tematiche

Art. 2 - ISCRIZIONI: MODULISTICA E REGISTRI
2.1     Il Consiglio Direttivo predispone la modulistica (Statuto art. 4.5.1; 4.5.2.1; 7.2.2)
2.1.1  Registro Iscritti/Aderenti
2.1.2  Modulo Iscrizione (modA01)
2.1.3  Modulo Adesione Associazione Territoriale (modB01)
2.1.4  Modulo Associazione Territoriale Aderente - Elenco Iscritti (modB02)
2.1.5  Modulo Candidatura (modC01)

Art. 3  - QUOTA ASSOCIATIVA
3.1     L'iscrizione ha validità un anno a partire dal versamento della quota associativa
3.2     All'iscritto sarà inviata ricevuta del versamento con indicato il numero di iscrizione
3.3     All'Associazione Territoriale (Statuto art. 4.2.3), sarà riconsegnata copia del modulo
          (modB02) con indicati i numeri di iscrizione per ogni Collega

Art. 4  - CANCELLAZIONE
4.1   L'iscritto può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Associazione con una           richiesta scritta.
4.2   Alla prima convocazione utile del Consiglio Direttivo, procederà alla ratifica della richiesta         di cancellazione Reg. art. 5.1 con conseguente cancellazione dei dati dal Registro Iscritti           e distruzione dei documenti depositati dell'ex iscritto
4.3   Dopo 3 (tre) mesi dalla scadenza naturale dell'iscrizione, se non perverrà il rinnovo del
       versamento della quota associativa si procederà come da Reg. art. 5.2.

Art. 5   - COMUNICAZIONE DIRETTA CON L'ISCRITTO
5.1  Comunicazione diretta con l'iscritto, avverrà attraverso i canali indicati nel modulo di
      iscrizione
5.2 Per l'iscritto secondo Statuto art. 4.2.3, la comunicazione avverrà attraverso
     l'Associazione Territoriale e le modalità/tempi saranno a carico di quest'ultima

Art. 6    - ISCRIZIONE AL "GRUPPO CHIUSO FACEBOOK" E WHATSAPP CONASFA
6.1  All'atto della ratifica di iscrizione dell'iscritto, sarà inviata modalità di accesso

Art. 7  - WEB & SOCIAL
7.1  Tutti i canali web & social in "chiaro" sono accessibili sia agli iscritti che ai non iscritti

Art.8  - CONFLITTO D'INTERESSE
8.1 CONASFA è Associazione no profit e per le normative vigenti non vi è incompatibilità
    dichiarata nella partecipazione a Consigli Direttivi e nell'assunzione di cariche dirigenziali di
    Organizzazioni di pari livello e con simili intenti professionali. Tuttavia CONASFA ritiene che
   per garantire trasparenza e autonomia decisionale sia vietato agli iscritti eletti nel proprio
   Consiglio Direttivo di far parte di  analoghi Consigli o di assumere eventuali cariche
   dirigenziali nelle succitate Organizzazioni
8.2   E' divieto ricoprire, a pari livello, carica dirigenziale in CONASFA e in altra Organizzazione.

Art. 9   - DELEGAZIONI TERRITORIALI
9.1   In assenza di Associazione Territoriale, CONASFA può promuovere una Delegazione
       Territoriale di riferimento.
9.2    La Delegazione Territoriale può avere circoscrizione a livello provinciale o per macroaree
9.3    Può essere nominato un Coordinatore o più, secondo esigenze
9.4    Per la gestione economica, i Coordinatori faranno riferimento al Consiglio Direttivo e al Tesoriere

La presente scrittura su n. 02 (due) pagine è conforme alla volontà dei Soci iscritti all'Associazione
Associazione Nazionale Professionale
Farmacisti Non Titolari
Viale Europa 145 – 50126 Firenze
Codice Fiscale  94289860481
Registrazione n. 353 serie 3
AE UT VE2 27/01/2020
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Segreteria:  contatto @conasfa.it
CONASFA 2009 - 2023
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