Statuto e Regolamento

 STATUTO –

 

CONASFA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE FARMACISTI NON TITOLARI

 (Bologna – 19 Gennaio 2020)

 

Art.1 – COSTITUZIONE

1.1 E’ costituita CONASFA Associazione Nazionale Professionale Farmacisti Non Titolari (da ora

     Associazione)

1.2 Essa riunisce e rappresenta i Farmacisti Non Titolari singolarmente o/e organizzati

     Territorialmente che ne  facciano richiesta

1.3 CONASFA promuove l’organizzazione dei colleghi nel territoriale, sia in Associazioni Territoriali

     Aderenti sia in Delegazioni di Area

 

Art. 2 – SEDE

2.1 CONASFA ha sede in FIRENZE Viale Europa 145

2.2 La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo senza modifica dello

     statuto

 

Art. 3 – FINALITA’

CONASFA:

3.1 È apartitica e aconfessionale

3.2 Non persegue fini di lucro e si propone di tutelare e rappresentare gli interessi culturali,

    professionali e  lavorativi dei Farmacisti Non Titolari

3.3 Sviluppa e mantiene rapporti tra i Farmacisti Non Titolari e le Organizzazioni Territoriali al fine

    di collaborare allo studio di tutti quei provvedimenti che possono riguardarli

3.4 Cerca in sede di attività ordinaria il confronto tra tutti gli iscritti aderenti per una larga

     condivisione sulle  posizioni e azioni da intraprendere in rispetto allo Statuto e del Regolamento

3.5  Coordina lo studio dei problemi professionali e lavorativi proponendo delle soluzioni

3.6 Collabora con la F.O.F.I. Federazione Ordini Farmacisti Italiani e gli Ordini Provinciali per

     l’espletamento dei compiti a loro affidati, mantenendo rapporti con le Presidenze e i Consigli

3.7 Esamina ogni problema di categoria

3.8 Collabora con le Organizzazioni, Enti e Istituzioni Nazionali e Territoriali

3.9 Rappresenta gli iscritti davanti a tutti i soggetti pubblici e privati a livello nazionale ed

     internazionale che operano nell’ambito professionale e lavorativo

3.10 Esercita le altre funzioni deliberate dall’Assemblea Nazionale

3.11 Può aderire a Organizzazioni nazionali, sovranazionali e internazionali con finalità compatibili

      agli scopi di quest’Associazione

 

Art. 4 – ISCRIZIONE e CESSAZIONE DI APPARTENENZA

        Può iscriversi/aderire a CONASFA:

4.1.   Tutti i farmacisti non titolari

4.2.1 Tutte le Associazioni Territoriali che raccolgono in prevalenza laureati in Farmacia e Chimica e

      Tecnologia Farmaceutiche che non siano titolari di farmacia o soci di farmacie costituite ai sensi

      della L362/1991, o titolari o soci di esercizi di vicinato

4.2.2 E’ esclusa l’Associazione Territoriale che rappresenta e/o raccoglie in prevalenza titolari di

       esercizi di vicinato perché portatori d’interessi diversi da quelli dei farmacisti non titolari

4.2.3 Chi è iscritto a un’Associazione Territoriale aderente è automaticamente iscritto a Conasfa

4.3    L’iscrizione e l’adesione sono subordinate alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo

4.4   L’Assemblea potrà stabilire l’esclusione di un iscritto, di un’AssociazioneTerritoriale aderente

      qualora si ravvisi il mancato rispetto del presente Statuto

       Come iscriversi:

4.5.1 Il farmacista non titolare che ne faccia richiesta compilando il modulo d’iscrizione e sia in

       regola con la quota annuale d’iscrizione

4.5.2.1 E’ aderente l’Associazione Territoriale che ne faccia richiesta compilando il modulo di

          adesione e sia in regola con la quota annuale di adesione

4.5.2.2 L’Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare l’anno di fondazione

4.5.2.3 L’Associazione Territoriale aderente è tenuta a compilare l’elenco dei propri iscritti

4.5.2.4 L’Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare le fonti di finanziamento

4.5.2.5 L’Associazione Territoriale aderente è tenuta a indicare l’eventuale appartenenza ad altri

          enti, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali, partiti politici

4.5.2.6 L’Associazione Territoriale aderente è tenuta a fornire la modulistica predisposta, il verbale

          della delibera di adesione e copia dello statuto sociale qualora presente

4.5.2.7 L’Associazione deve comunque fornire nuova documentazione, se richiesta

           Iscriversi comporta:

4.6    L’obbligo di versare la quota annuale di iscrizione/adesione, di osservare lo Statuto e il

        Regolamento

4.7    Lo statuto dell’Associazione Territoriale e le eventuali modifiche non devono essere in

        contrasto con lo  statuto di CONASFA

4.8    Il venir meno per qualsiasi motivo del vincolo associativo comporta la decadenza dalla qualità

       di iscritto/aderente

         Cessazione di appartenenza a CONASFA:

4.9     Per rinuncia

4.10   Per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo

4.11   Per indegnità sancita dall’Assemblea

4.12   Per mancato deposito della documentazione richiesta

 

Art. 5   – ORGANI

       Sono organi dell’Associazione:

5.1   Assemblea Nazionale

5.2   Consiglio Direttivo composto da:

       1 Presidente

       1 VicePresidente

       1 Segretario

       1 Tesoriere

       da 1 a 5 Consiglieri su indicazione della’Assemblea

5.3    Revisori dei Conti: n.3 membri

5.4    Collegio dei Probiviri: n.3 membri, secondo l’art. 6.4.10

5.5    I membri degli organi rimangono in carica per tre anni

5.6    In seguito alla scadenza del mandato e fino alla sua sostituzione, il Consiglio Direttivo rimane

        in carica compiendo solamente gli atti indifferibili e urgenti

5.7    Tutte le cariche sono a titolo gratuito e sono rieleggibili

 

Art.6     – ASSEMBLEA NAZIONALE: ORDINARIA E STRAORDINARIA

6.1     L’Assemblea Nazionale è formata:

6.1.1  Dagli iscritti

6.2     Per meglio ottemperare all’attività e permettere la più ampia partecipazione è concesso

         l’utilizzo di piattaforme di videoconferenza

6.3.1  Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione elettronica mail e/o            

   chat, web e social almeno 30 (trenta) giorni prima, indicando il luogo, il giorno e l’ora della

        riunione e l’ordine del giorno.

6.3.2  La convocazione dell’Assemblea oltre ad essere indetta dal Presidente, può essere richiesta

        da almeno il 50% più uno degli iscritti.

6.4     L’Assemblea Ordinaria:

6.4.1  Delibera sul programma di attività

6.4.2  Approva il rendiconto economico-finanziario e la Relazione del Presidente

6.4.3  Approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo

6.4.4  Approva il Regolamento interno per l’attuazione dello Statuto

6.4.5  Elegge i membri del Consiglio Direttivo

6.4.6  Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno inerente alle finalità

        dell’Associazione

6.4.7  Delibera la quota annuale su proposta del Consiglio Direttivo

6.4.8  Delibera su contributi extra per progetti specifici

6.4.9  Elegge il Collegio Revisori dei Conti composto da n. 3 (tre) membri

6.4.10 Elegge il Collegio dei Probiviri composto da n° 3 (tre) membri, eletti nell’eventuale necessità.

         Tutte le controversie sociali tra iscirtti/aderenti e tra questi e CONASFA o i suoi organi,

         saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio

        dei Probiviri, essi giudicheranno ex equo senza formalità procedurali. Il Collegio dei Probiviri

        rimane in carica fino a dirimere il contenzioso. Nel  Collegio dei Probiviri non possono essere          

   eletti membri del Consiglio Direttivo e/o rappresentanti/membri delle parti in contenzioso.

6.4.11 L’Assemblea vota gli organi di cui al punto 5.2; 5.3; 5.4 fra i candidati iscritti

6.4.12 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi

         dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.

6.5      L’Assemblea Straordinaria delibera:

6.5.1   Sulle proposte di modifica dello Statuto

6.5.2   Sullo scioglimento dell’Associazione

6.5.3   Sulla revoca del mandato al Consiglio Direttivo

6.6     L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in 1^ convocazione con la

        presenza di almeno il 50% più uno degli iscritti aventi diritto al voto; l’Assemblea è

        validamente costituita in 2^ convocazione qualunque sia il numero dei presenti

6.7    La seconda convocazione può essere stabilita con inizio a un’ora di distanza dalla prima e può

        essere comunicata con lo stesso avviso

6.8    Ciascun iscritto ha diritto a un voto

6.9    Ogni iscritto può avere n. 3 deleghe

6.10  Le assemblee sono presiedute da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea

6.11  La Commissione Verifica Poteri eletta dall’Assemblea Nazionale, è costituita dal segretario

        (6.10) e da due scrutatori eletti in Assemblea

6.12   Si redige il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario

6.13  Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la maggioranza degli aventi diritto al voto, in

       caso di parità, il voto del Presidente dell’assemblea verrà considerato come doppio

 

Art. 7    – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1  Al termine dell’assemblea in cui viene nominato, il consiglio direttivo provvede alla  nomina

      degli incarichi previsti  dallo statuto al punto 5.2

7.2.1  Tutti gli iscritti sono eleggibili

7.2.2  I candidati alle elezioni devono compilare il modulo predisposto e consegnarlo all’Associazione

        nei modi e tempi indicati nell’avviso/la di convocazione.

7.3    In caso di dimissione e/o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, quest’ultimo valuterà

        il modo organizzativo più idoneo per completare il mandato.

7.4    Il Consiglio Direttivo decide seguendo le linee d’indirizzo dell’Assemblea, opera e agisce con la        

 supervisione del Presidente e usufruendo delle tecnologie già in uso (email, telefono,

       videoconferenze, pec ecc.)

7.5    Il Consiglio Direttivo può affidare compiti organizzativi e incarichi speciali a iscritti e/o

       Associazioni Territoriali aderenti, può nominare commissioni per aree tecniche

7.6    Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente e/o ad altro membro del Consiglio Direttivo con

      potere di apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali in via ordinaria e straordinaria.

7.7  Sono compiti del consiglio direttivo: 1) deliberare domande ammissione soci; 2) redigere

    rendiconto ed eventuale bilancio preventivo; 3) redigere/modificare  eventuali regolamenti

    interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 4) attua le finalità      

 previste dallo statuto e l’attuazione delle decisione dell’assemblea dei soci.

 

Art. 8  – PATRIMONIO

8.1  Il fondo comune di CONASFA è costituito dalle quote associative, contributi richiesti, da

     contributi esterni, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni immobili e mobili,

     dagli impianti e attrezzature acquistati

8.2  Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili

8.3.1 Il fondo comune è indivisibile e l’iscritto non può richiederne la divisione, né pretenderne la

       quota in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata

8.3.2 L’Associazione Territoriale aderente non può richiederne la divisione, né pretenderne la quota

       in caso di   recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata

8.4  La deliberazione di messa in liquidazione di CONASFA stabilisce i modi di alienazione del

      patrimonio devolvendo in beneficienza l’eventuale rimanenza, una volta estinte tutte le passività

8.5   L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

 

Art. 9  – SIGLA E LOGO CONASFA

9.1  La sigla CONASFA e il logo potranno essere utilizzati solo per dichiarazioni, interviste,

     comunicati stampa che rispecchino la linea di pensiero approvata dall’Assemblea e/o Consiglio

     Direttivo

9.2  La sigla CONASFA e il logo potranno essere utilizzati da terzi solo su autorizzazione del

     Consiglio Direttivo

 

Art. 10 – REGOLAMENTO

10.1 Il Regolamento CONASFA integrerà il presente statuto e sarà discusso, valutato e

      approvato dall’Assemblea nella prima convocazione utile. Da tale data sarà parte integrante

      dell’attività CONASFA

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

11.1 Tutti i dati sensibili saranno trattati secondo le norme recepite nel Regolamento europeo GDR        

   2016/679, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

12.1  Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto devono risultare dai verbali.

12.2  CONASFA ha durata illimitata

12.3  CONASFA si estingue se gli associati si riducono a meno di n° 5 (cinque) iscritti.  

12.4  Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia

        e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

La presente scrittura su n. 03 (tre) pagine è conforme alla volontà dei Soci iscritti all’Associazione con Atto Costitutivo.

 

Regolamento Conasfa

– REGOLAMENTO CONASFA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE FARMACISTI NON TITOLARI

(Bologna – 19 Gennaio 2020)

 

Il presente Regolamento ha il compito di definire eventuali procedure per lo svolgimento dei compiti dell’Associazione. In rispetto dello Statuto art. 6.4.4. le modifiche del presente documento devono essere approvate in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile

 

Art.1  – NORME PER LE MODIFICHE E L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

          Possono proporre modifiche e aggiornamenti del Regolamento:

1.1     L’iscritto

1.2     Il Consiglio Direttivo

1.3     Commissioni interne costituite ad hoc per aree tematiche

 

Art. 2 – ISCRIZIONI: MODULISTICA E REGISTRI

2.1     Il Consiglio Direttivo predispone la modulistica (Statuto art. 4.5.1; 4.5.2.1; 7.2.2)

2.1.1  Registro Iscritti/Aderenti

2.1.2  Modulo Iscrizione (modA01)

2.1.3  Modulo Adesione Associazione Territoriale (modB01)

2.1.4  Modulo Associazione Territoriale Aderente – Elenco Iscritti (modB02)

2.1.5  Modulo Candidatura (modC01)

 

Art. 3  – QUOTA ASSOCIATIVA

3.1     L’iscrizione ha validità un anno a partire dal versamento della quota associativa

3.2     All’iscritto sarà inviata ricevuta del versamento con indicato il numero di iscrizione

3.3     All’Associazione Territoriale (Statuto art. 4.2.3), sarà riconsegnata copia del modulo

          (modB02) con indicati i numeri di iscrizione per ogni Collega

 

Art. 4  – CANCELLAZIONE

4.1   L’iscritto può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Associazione con una          

 richiesta scritta.
4.2   Alla prima convocazione utile del Consiglio Direttivo, procederà alla ratifica della richiesta        

 di cancellazione Reg. art. 5.1 con conseguente cancellazione dei dati dal Registro Iscritti          

 e distruzione dei documenti depositati dell’ex iscritto

4.3   Dopo 3 (tre) mesi dalla scadenza naturale dell’iscrizione, se non perverrà il rinnovo del

       versamento della quota associativa si procederà come da Reg. art. 5.2.

 

Art. 5   – COMUNICAZIONE DIRETTA CON L’ISCRITTO

5.1  Comunicazione diretta con l’iscritto, avverrà attraverso i canali indicati nel modulo di

      iscrizione

5.2 Per l’iscritto secondo Statuto art. 4.2.3, la comunicazione avverrà attraverso

     l’Associazione Territoriale e le modalità/tempi saranno a carico di quest’ultima

 

Art. 6    – ISCRIZIONE AI GRUPPI “

FACEBOOK” E WHATSAPP CONASFA

6.1  All’atto della ratifica di iscrizione dell’iscritto, sarà inviata modalità di accesso

 

Art. 7  – WEB & SOCIAL

7.1  Tutti i canali web & social in “chiaro” sono accessibili sia agli iscritti che ai non iscritti

 

Art.8  – CONFLITTO D’INTERESSE

8.1 CONASFA è Associazione no profit e per le normative vigenti non vi è incompatibilità

    dichiarata nella partecipazione a Consigli Direttivi e nell’assunzione di cariche dirigenziali di

    Organizzazioni di pari livello e con simili intenti professionali. Tuttavia CONASFA ritiene che

   per garantire trasparenza e autonomia decisionale sia vietato agli iscritti eletti nel proprio

   Consiglio Direttivo di far parte di  analoghi Consigli o di assumere eventuali cariche

   dirigenziali nelle succitate Organizzazioni

8.2   E’ divieto ricoprire, a pari livello, carica dirigenziale in CONASFA e in altra Organizzazione.

 

Art. 9   – DELEGAZIONI TERRITORIALI

9.1   In assenza di Associazione Territoriale, CONASFA può promuovere una Delegazione

       Territoriale di riferimento.

9.2    La Delegazione Territoriale può avere circoscrizione a livello provinciale o per macroaree

9.3    Può essere nominato un Coordinatore o più, secondo esigenze

9.4    Per la gestione economica, i Coordinatori faranno riferimento al Consiglio Direttivo e al Tesoriere

 

La presente scrittura su n. 02 (due) pagine è conforme alla volontà dei Soci iscritti all’Associazione